Comune di Paterno'

(IMU) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ACCONTO ANNO 2013

Pubblicata il 05/06/2013
Dal 05/06/2013 al 01/10/2013

SI  INFORMA

che entro il 17 GIUGNO 2013 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2013
Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
 
NOVITA’  PER L’ANNO 2013
Aliquote: Per il pagamento della rata di acconto di applicano le medesime aliquote sotto riportate, stabilite per l’anno 2012 approvate con delibera di Consiglio n. 74  del  04/10/2012

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

       
Fattispecie Aliquote Adottate Quota Comune Quota Stato
Aree fabbricabili 0,76% 0,76%  
Altri fabbricati 1,06% 1,06%  
Fabbricati  gruppo D 1,06% 0,30% 0,76%
 
Per il calcolo della rata di giugno, così come previsto nel D.L. 54 del 21/5/2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria   è sospeso    per:
·         le abitazioni principali e le relative pertinenze;
·         le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
·         i terreni agricoli ed i fabbricati rurali .
La sospensione del versamento della prima rata dell'IMU opera anche con riferimento alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari ovvero da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato,  assimilate con regolamento comunale all'abitazione principale.
Beneficia della sospensione del versamento della prima rata dell'IMU anche il coniuge assegnatario della ex casa coniugale.
Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota. L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
Per determinare la base imponibile dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi quelli della categoria catastale D/5, bisogna tener conto del moltiplicatore elevato a 65 per tale tipologia di fabbricati e dell'aliquota vigente nei dodici mesi dell'anno precedente
Per verificare la sussistenza del presupposto impositivo e per determinare la base imponibile deve essere presa in considerazione la disciplina vigente nell'anno di riferimento.
Pagamento: il versamento dell’imposta può eseguirsi a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicato ovvero con bollettino postale su conto corrente 1008857615 disponibile presso gli uffici postali.
Il codice comune da indicare è G371. Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 12,00.
 
Tipologia immobili Codice IMU quota Comune Codice IMU quota Stato
Aree fabbricabili 3916 ====
Altri fabbricati 3918 ====
Altri fabbricati gruppo D 3930 3925
 
Dichiarazione: I contribuenti in cui immobili sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, sono  tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Per verificare le ipotesi in cui vi è l’obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale, in via di emanazione.
 
Per maggiori informazioni:
Comune di Paternò  - Ufficio Tributi – Parco del Sole  8° Piano
E-mail: info@comune.paterno.ct.it
Tel. 0957970256 – 297- 454 - 497
 


Categorie imu | tributi

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